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CONDIZIONI ASSICURAZIONE AXA

 

 

 

C. ASSISTENZA IN VIAGGIO

 

 


C.1- Definizioni particolari di sezione:


Assistenza: La Società per l’intera durata della polizza ovvero per la durata del viaggio, si impegna, a fornire prestazioni di aiuto immediato entro i limiti convenuti, in caso di situazioni di difficoltà derivanti dal verificarsi di eventi imprevisti e fortuiti che colpiscano l’Assicurato stesso, i suoi Familiari (sebbene non in viaggio con l’Assicurato) ed i suoi Beni.


Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (elenco tassativo: coniuge, convivente more uxorio, figli, padre, madre). Sono inclusi nella definizione di familiare altri parenti solamente se stabilmente conviventi con l’Assicurato così come risultante dallo stato di famiglia (elenco tassativo: fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti).

 

Beni dell’Assicurato: si intendono gli autoveicoli/motoveicoli e l’abitazione, ubicata in Italia, di proprietà dell’Assicurato.

 

 


C.2- Oggetto dell’assicurazione:


La Società, seguendo il principio “ALL RISKS”, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile che avvenga durante il viaggio e che colpisca:

 

  • l’Assicurato;
  • i Familiari dell’Assicurato;
  • i Beni dell’Assicurato;


organizza ed eroga 24 ore su 24, tramite la Centrale Operativa, tutte le prestazioni di Assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni particolari di sezione o nelle esclusioni generali.


Alla Società, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di Assistenza, è riconosciuta facoltà di richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che abbia dato origine al sinistro.

 

 


C.2.1- A seguito di sinistro che colpisca l’Assicurato durante il viaggio la Società garantisce, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti prestazioni di Assistenza:

 

  • CONSULTO MEDICO TELEFONICO;
  • INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA;
  • SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA;
  • RIENTRO DEI COMPAGNI DI VIAGGIO;
  • VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER IL RIENTRO DEI MINORI IN CASO DI NECESSITA’;
  • INVIO MEDICINALI ALL’ESTERO;
  • INTERPRETE A DISPOSIZIONE IN CASO DI RICOVERO;
  • TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA;
  • VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO;
  • PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO A CAUSA DI RICOVERO OSPEDALIERO;
  • INVIO COMUNICAZIONI URGENTI;
  • RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO A SEGUITO DI MALATTIA DI UN PARENTE A CASA;
  • ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ ALL’ESTERO IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO;
  • BLOCCO DELLE CARTE DI CREDITO;
  • ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE ALL’ESTERO;
  • ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO.


Massimale aggregato € 15.000 per evento riguardo prestazioni di Assistenza legate ad eventi di infortunio, malattia o decesso;


Massimale aggregato € 1.500 per evento riguardo prestazioni di Assistenza legate ad eventi diversi da infortunio, malattia o decesso.


Le garanzie di Assistenza durante il viaggio sono valide per i Familiari e un compagno di viaggio, purché assicurati.


Si specifica inoltre che, limitatamente all’Assicurato presente in polizza, la Società eroga con massimale ILLIMITATO le seguenti prestazioni:

 

  • RIMPATRIO SANITARIO;
  • RIENTRO DELLA SALMA;
  • RIENTRO DEL CONVALESCENTE A SEGUITO DI RICOVERO;


In caso di Rimpatrio Sanitario sono escluse dalla prestazione:

 

  • le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio;
  • le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

 


 

C.2.2- A seguito di sinistro che colpisca un Familiare non in viaggio con l’Assicurato e/o i Beni dello stesso la Società garantisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni di Assistenza:

 

  • ASSISTENZA MEDICA AI FAMILIARI RIMASTI A CASA;
  • INVIO DI UN ARTIGIANO A SEGUITO DI DANNO ALL’ABITAZIONE;
  • INVIO DI UN BABY-SITTER PER MINORI RIMASTI INCUSTODITI;
  • ASSISTENZA STRADALE IN CASO DI GUASTO O INCIDENTE.


Si specifica che le garanzie al punto C.2.2 sono erogate esclusivamente in Italia.

Massimale aggregato € 3.000 per sinistro e per polizza.

 

 


C.3- Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso, ma comunque non oltre la scadenza della polizza.


 


C.4- Esclusioni particolari di sezione (ad integrazione delle esclusioni comuni)

 

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

 

  1. se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
  2. organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di qualsiasi tipo di Assistenza;
  3. le spese mediche tranne quelle specificate nella sezione Spese mediche in viaggio.
  4. pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
  5. viaggio intrapreso:
    • verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
    • allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
    • se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena;
    • per cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;
    • per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
    • per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, applicazioni di carattere estetico, cure termali e dimagranti, cure dentarie;
    • per interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e loro complicazioni;
    • per espianti e/o trapianti di organi;
  6. pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
  7. qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
  8. acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
  9. parto naturale o con taglio cesareo;
  10. stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
  11. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
  12. tentato suicidio o suicidio;
  13. gare automobilistiche, motociclistiche, o motonautiche e relative prove e allenamenti;
  14. tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
  15. fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio;
  16. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
  17. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta.
  18. in caso di assistenza all’abitazione:
    •  sono esclusi i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione;
    • le prestazioni non sono operanti all’estero;
  19. in caso di Assistenza stradale, sono esclusi i veicoli:
    • con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li;
    • con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
    • con data di prima immatricolazione superiore a 15 anni;
    • non regolarmente assicurati per la copertura RCA obbligatoria;
    • adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice;
  20. le prestazioni di Assistenza stradale non sono operanti:
    • se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario;
    • per il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata;
    • per noleggi di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.200 cc, per periodi superiori a 3 giorni e nel caso l’assistito non sia in grado di garantire il deposito cauzionale, richiesto dalla società di autonoleggio, sotto forma di carta di credito. Sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e il tempo eccedente i giorni garantiti;
    • per immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo.
  21. in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione.

 


C.5 - Disposizioni e limitazioni

 

La Società si riserva di non dare esecuzione alle prestazioni richieste a seguito di evento sinistroso o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali o con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali. L'Assicurato ed ogni altro beneficiario delle prestazioni di Assistenza liberano dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici e gli altri operatori sanitari che li hanno visitati o che abbiano acquisito informazioni sensibili sul loro stato di salute.


La Società eroga le prestazioni di Assistenza Stradale esclusivamente nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Georgia, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Rep. Moldova, Montenegro, Olanda, Principato di Monaco, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Rep. Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Ucraina.


La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:

 

  • mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
  • viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

 

Inoltre, si specifica che:

 

a) le prestazioni di Assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;

b) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:  ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;  errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso;

c) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute;

d) in caso di ricovero dell’Assicurato, l’organizzazione del viaggio di un familiare per stare a fianco dell’Assicurato è limitata a 2 persone;

e) l’assistenza infermieristica è operante solamente nei 7 giorni successivi al rientro dal viaggio;

f) gli anticipi spese/cauzione penale sono erogati esclusivamente all’estero entro il limite di € 5.000 per sinistro e per polizza e la garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

 

  • nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
  • quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
  • nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;


g) la Società, riguardo il prolungamento del soggiorno, terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati, entro il limite di € 1.500,00 per sinistro e per polizza;

 

h) in caso di rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio, l’organizzazione del viaggio di un accompagnatore è limitata a 1 persona;

 

i) la cartella clinica rilasciata a seguito di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà essere tradotta in italiano dall’inglese, francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali;

 

 

 

C.6 – Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di Assistenza

L’Assicurato è tenuto a contattare personalmente la Centrale Operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.

 

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