Minicrociere Eolie
LIPARI - VULCANO e TOUR DI PANAREA E STROMBOLI
con sciara del fuoco
C. ASSISTENZA IN VIAGGIO
C.1- Definizioni particolari di sezione:
Assistenza: La Società per l’intera durata della polizza ovvero per la durata del viaggio, si impegna, a fornire prestazioni di aiuto immediato entro i limiti convenuti, in caso di situazioni di difficoltà derivanti dal verificarsi di eventi imprevisti e fortuiti che colpiscano l’Assicurato stesso, i suoi Familiari (sebbene non in viaggio con l’Assicurato) ed i suoi Beni.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (elenco tassativo: coniuge, convivente more uxorio, figli, padre, madre). Sono inclusi nella definizione di familiare altri parenti solamente se stabilmente conviventi con l’Assicurato così come risultante dallo stato di famiglia (elenco tassativo: fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti).
Beni dell’Assicurato: si intendono gli autoveicoli/motoveicoli e l’abitazione, ubicata in Italia, di proprietà dell’Assicurato.
C.2- Oggetto dell’assicurazione:
La Società, seguendo il principio “ALL RISKS”, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile che avvenga durante il viaggio e che colpisca:
organizza ed eroga 24 ore su 24, tramite la Centrale Operativa, tutte le prestazioni di Assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni particolari di sezione o nelle esclusioni generali.
Alla Società, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di Assistenza, è riconosciuta facoltà di richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che abbia dato origine al sinistro.
C.2.1- A seguito di sinistro che colpisca l’Assicurato durante il viaggio la Società garantisce, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti prestazioni di Assistenza:
Massimale aggregato € 15.000 per evento riguardo prestazioni di Assistenza legate ad eventi di infortunio, malattia o decesso;
Massimale aggregato € 1.500 per evento riguardo prestazioni di Assistenza legate ad eventi diversi da infortunio, malattia o decesso.
Le garanzie di Assistenza durante il viaggio sono valide per i Familiari e un compagno di viaggio, purché assicurati.
Si specifica inoltre che, limitatamente all’Assicurato presente in polizza, la Società eroga con massimale ILLIMITATO le seguenti prestazioni:
In caso di Rimpatrio Sanitario sono escluse dalla prestazione:
C.2.2- A seguito di sinistro che colpisca un Familiare non in viaggio con l’Assicurato e/o i Beni dello stesso la Società garantisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni di Assistenza:
Si specifica che le garanzie al punto C.2.2 sono erogate esclusivamente in Italia.
Massimale aggregato € 3.000 per sinistro e per polizza.
C.3- Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso, ma comunque non oltre la scadenza della polizza.
C.4- Esclusioni particolari di sezione (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
C.5 - Disposizioni e limitazioni
La Società si riserva di non dare esecuzione alle prestazioni richieste a seguito di evento sinistroso o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali o con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali. L'Assicurato ed ogni altro beneficiario delle prestazioni di Assistenza liberano dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici e gli altri operatori sanitari che li hanno visitati o che abbiano acquisito informazioni sensibili sul loro stato di salute.
La Società eroga le prestazioni di Assistenza Stradale esclusivamente nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Georgia, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Rep. Moldova, Montenegro, Olanda, Principato di Monaco, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Rep. Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Ucraina.
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:
Inoltre, si specifica che:
a) le prestazioni di Assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
b) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione; errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso;
c) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute;
d) in caso di ricovero dell’Assicurato, l’organizzazione del viaggio di un familiare per stare a fianco dell’Assicurato è limitata a 2 persone;
e) l’assistenza infermieristica è operante solamente nei 7 giorni successivi al rientro dal viaggio;
f) gli anticipi spese/cauzione penale sono erogati esclusivamente all’estero entro il limite di € 5.000 per sinistro e per polizza e la garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
g) la Società, riguardo il prolungamento del soggiorno, terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati, entro il limite di € 1.500,00 per sinistro e per polizza;
h) in caso di rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio, l’organizzazione del viaggio di un accompagnatore è limitata a 1 persona;
i) la cartella clinica rilasciata a seguito di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà essere tradotta in italiano dall’inglese, francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali;
C.6 – Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di Assistenza
L’Assicurato è tenuto a contattare personalmente la Centrale Operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.
© Euroline T. O. - Via Santa Caterina 222 - 89122 Reggio Calabria - Tutti i diritti riservati